Dopo il primo tentativo fallito nel dl cultura, la Lega adesso ci riprova: è stato infatti presentato un disegno di legge che mira a limitare il potere delle Soprintendenze in materia di autorizzazioni paesaggistiche. Il primo assalto, a gennaio, era andato a vuoto: i leghisti avevano proposto un emendamento al Decreto Cultura del ministro Alessandro Giuli, dichiarato tuttavia inammissibile, e poi ritirato. L’idea della lega era quella di rendere non più vincolanti i pareri delle soprintendenze, salvo che per alcuni casi specifici (esclusi, dunque, i beni culturali e monumentali). Un’idea che adesso torna nel disegno di legge 1372, presentato in Senato su iniziativa dei senatori Marti, Bergesio, Bizzotto, Borghi, Cantù, Dreosto, Murelli, Potenti e Pucciarelli. La ratio, secondo i proponenti, è quello di “rivedere il ruolo delle soprintendenze nell’ambito delle procedure di autorizzazione paesaggistica, con un duplice scopo: da un lato, garantire la tutela del patrimonio culturale e paesaggistico in maniera più efficace e mirata; dall’altro, semplificare i procedimenti amministrativi per evitare che la pubblica amministrazione diventi un ostacolo allo sviluppo economico e territoriale del Paese”.
Secondo i leghisti, infatti, il numero di pratiche su cui le soprintendenze sono chiamate a esprimersi è troppo alto, e tali pratiche non sempre, scrivono nella relazione del ddl i senatori proponenti, “riguardano i grandi monumenti o le opere di particolare pregio storico-artistico”. Dunque, anziché potenziare le soprintendenze con nuovo personale, la strada seguita dalla Lega è quella di sfoltire le pratiche introducendo modifiche normative: più autonomia decisionale per i Comuni (per gli “interventi di minore impatto”), “tempi certi per l’espressione del parere delle soprintendenze” e, in generale, lotta alle “lungaggini burocratiche”. La legge andrà ad agire sul Codice dei Beni Culturali.
Sono tre gli articoli di cui si compone il ddl: il primo indica la ratio della riforma, il secondo stabilisce disposizioni in materia di procedure di autorizzazione paesaggistica, il terzo dà delega al governo per il riordino delle procedure di autorizzazione paesaggistica. Come intendono procedere i leghisti? Il ddl modifica il Codice dei Beni Culturali (d.lgs. 42 del 22 gennaio 2004) con quattro modifiche: al soprintendente viene dato un massimo di 45 giorni per esprimere il suo parere, dopodiché si intende formato il silenzio-assenso e l’amministrazione competente provvede sulla domanda di autorizzazione; il parere del soprintendente viene reso non vincolante e obbligatorio nei casi previsti dal comma 1 dell’articolo 152 del Codice (aperture di strade e cave, posa di condotte per impianti industriali e civili, palificazioni nei centri storici o nelle bellezze panoramiche accessibili al pubblico, o in prossimità di immobili di singolare bellezza naturale o memoria storica, o di ville, giardini e parchi che si distinguono per bellezza non comune); le rimanenti due modifiche estendono il principio del silenzio-assenso per le richieste di autorizzazione da parte di proprietari, possessori o dentetori di immobili interessati da interventi che richiedono l’accertamento, da parte dell’autorità amministrativa, di compatibilità paesaggistica.
Infine, il ddl della Lega attribuisce una delega al Governo per adottare, entro sei mesi dall’eventuale data in vigore della legge qualora dovesse venire approvata, uno o più decreti legislativi per rivedere in modo organico le procedure di autorizzazione paesaggistica. “Con queste misure”, concludono i senatori leghisti nella relazione del ddl, “si mira a garantire una maggiore certezza del diritto, tempi più rapidi per le decisioni amministrative e una distribuzione più razionale delle competenze tra Stato e autonomie locali. Il tutto senza compromettere la qualità della tutela paesaggistica, che anzi potrà giovarsi di un intervento più selettivo ed efficace da parte delle soprintendenze”.
Immagine: il Ministero della Cultura. Foto: Finestre sull’Arte
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La Lega presenta il suo disegno di legge per limitare i poteri delle soprintendenze |