Nelle ultime ore si è diffuso un allarme tra blogger, influencer e, più in generale, utenti dei social per un articolo uscito sul Corriere fiorentino e ripreso poi da diverse testate, secondo cui le Gallerie degli Uffizi vieterebbero ai blogger e agli influencer di diffondere online le fotografie delle opere della raccolta. Tutto nasce dalla protesta di una influencer e guida turisitca fiorentina, sarasflorence, che, sul proprio canale Instagram, ha sollevato il caso, poi rivelatosi del tutto infondato: “gli Uffizi vietano la divulgazione di arte sui social”, ha scritto la giovane. “Sono anni che faccio divulgazione sui social, il mio obiettivo è sempre stato quello di far riscoprire i musei, i luoghi e le opere d’arte. Schmidt direttore degli Uffizi ce lo vuole impedire. Vietando la realizzazione di contenuti dentro e fuori dal Museo!”.
L’influencer, al secolo Sara Innocenti, ha dichiarato poi al Corriere fiorentino che “c’è stato un incontro tra il direttore Eike Schmidt e alcuni rappresentanti delle guide turistiche dove è stato fatto presente la necessità d’ora in poi di pagare un canone mensile per l’utilizzo via social o internet delle immagini delle opere della collezione”. Innocenti ha poi fatto riferimento al famoso caso di Chiara Ferragni: “Prima inviti Chiara Ferragni a fare le foto in galleria, quindi a lei è consentito, e poi a me che faccio promozione culturale mi fai pagare? Ma perché?” (in realtà, com’è noto, è avvenuto l’esatto contrario, ovvero è stata Vogue Hong Kong a pagare gli Uffizi per il servizio di Chiara Ferragni, e non viceversa).
Tuttavia, come dovrebbe sapere molto bene chiunque lavori nell’ambito della comunicazione culturale online, il Codice dei Beni Culturali (D. Lgs. 42 del 2004), al comma 3-bis dell’articolo 108 (introdotto nel 2014), stabilisce che la riproduzione con qualsiasi mezzo di opere delle collezioni statali è libera se le immagini sono diffuse, senza scopo di lucro, “per finalità di studio, ricerca, libera manifestazione del pensiero o espressione creativa, promozione della conoscenza del patrimonio culturale”. Insomma: la divulgazione priva di scopo di lucro è sempre libera e per chi divulga senza ricavarne un guadagno nessuno ha mai chiesto niente né mai chiederà alcunché, perché sarebbe contro la legge (oltre che poco in linea con gli odierni canoni della comunicazione via web). E ovviamente nell’uso delle immagini dei musei statali, come gli Uffizi, non è cambiato assolutamente niente nelle ultime ore.
E allora, dato che la divulgazione senza scopo di lucro è sempre gratuita per legge, dove sta il problema? Sono gli stessi Uffizi a spiegarlo in una nota stampa: “una recente circolare del Ministero della Cultura”, fa sapere il museo, “chiarisce oltre ogni ombra di dubbio che la proprietà intellettuale delle opere custodite nei musei debba essere tutelata, e l’utilizzo di immagini per tour virtuali da parte di guide abilitate alla professione sottoposto a canone”. Insomma: il canone che è stato proposto dagli Uffizi riguarda solo l’utilizzo di immagini per promuovere la propria professione, e non la divulgazione, tanto meno quella sporadica (nell’articolo del Corriere si fa infatti riferimento a una comunicazione della direzione secondo cui “se l’uso delle immagini è continuativo e non sporadico sarà richiesto un canone forfettario”). Si tratta peraltro di una notizia non nuova perché tutto risale a gennaio, quando gli Uffizi hanno diramato alle guide fiorentine un regolamento per l’utilizzo delle immagini di beni degli Uffizi in “webinar/tour virtuali” effettuati su piattaforme online, in cui si comunicava alle guide che il museo considerava “la possibilità di applicare un canone simbolico per il rilascio dell’autorizzazione” a utilizzare le immagini. E proprio al mese di gennaio risale anche la pubblicazione, sul sito degli Uffizi, delle regole per i webinar/tour virtuali, dove sono anche indicate le tariffe (per esempio, le guide turistiche pagano 15 euro per un tour di massimo 100 partecipanti, mentre la tariffa sale a 50 euro se il tour è organizzato da un’agenzia o un tour operator, e così via a scaglioni basati sul numero di partecipanti).
Il museo fiorentino spiega dunque che la notizia che si è diffusa nelle ultime ore è destituita di qualsiasi fondamento e che “non esiste alcun balzello. Esiste, invece, una legge dello Stato, risalente al 1993, quindi aggiornata nel codice dei beni culturali del 2004 ed aggiornata infine nel 2014, che stabilisce come l’uso delle immagini delle opere custodite nei musei possa essere libero se effettuato a titolo privato, scientifico, di cronaca, mentre debba invece essere sottoposto ad un canone qualora invece sia effettuato a scopo commerciale. È, ovviamente, questo il caso qualora si parli di immagini adoperate da guide in corsi offerti online nell’esercizio della loro professione; lo è altresì nel caso di soggetti che promuovano, sui social, la vendita di oggetti che raffigurano, utilizzandole dunque, tali immagini; non lo è affatto per chi, tenendo una pagina social, un blog, o effettuando altre analoghe attività sul web, ne faccia un uso personale, o saltuario, o scientifico, o di cronaca e comunque non di lucro”.
La circolare ministeriale, di metà aprile, firmata dal direttore generale dei musei, Massimo Osanna, riguarda proprio l’“Utilizzo di immagini di beni in consegna agli istituti museali per la realizzazione e la diffusione tramite piattaforma on-line di tour virtuali a cura di personale abilitato alla professione di Guida turistica che non comportino l’uso esclusivo degli spazi e/o riprese professionali”. Nel documento si legge che “Il perdurare dello stato di emergenza pandemica ha visto [...] moltiplicarsi le richieste di fruizione dei musei per mezzo di tour virtuali on line, in relazione ai quali si intende fornire alcune linee guida attuative, circoscrivendone le modalità applicative, al fine di uniformarne l’operatività sul territorio nazionale”. La circolare stabilisce alcuni obblighi per i tour virtuali, ovvero: non devono esaurirsi in “mere iniziative promozionali, né rimandino, anche indirettamente, alla vendita di prodotti o servizi, di qualsiasi tipologia o a ulteriori iniziative commerciali/promozionali di alcun genere” e che “non vengano pubblicizzati o diffusi attraverso appositi comunicati stampa o attraverso materiali recanti il logo ufficiale degli istituti o del ministero”. La riproduzione di beni culturali attraverso tour virtuali, spiega la circolare ministeriale, è soggetta al pagamento di canoni di concessione, che corrisponde a una percentuale del costo del biglietto intero per ciascun partecipante.
Insomma, blogger e influencer possono stare tranquilli: nessuno vieterà la libera riproduzione a fini divulgativi di beni culturali degli Uffizi né di qualunque altro museo statale.
Nella foto: Chiara Ferragni agli Uffizi
Gli Uffizi vietano le foto a blogger e influencer? No, la notizia è del tutto infondata |