È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale, il 24 dicembre, il decreto legge festività, che introduce le nuove restrizioni ideate dal governo per cercare di arginare la variante Omicron del virus Sars-Cov-2 e tentare dunque di limitare il contagio di Covid-19. Contrariamente a quanto aveva annunciato il ministro della salute Roberto Speranza durante la conferenza stampa del 23 dicembre, per i musei e le mostre non c’è alcun obbligo di indossare mascherina FFP2.
“Le mascherine”, aveva detto Speranza, “saranno obbligatorie anche all’aperto e prevediamo una disposizione in cui si prevede un obbligo di mascherina FFP2, quindi la tipologia di mascherina più protettiva, per alcuni ambiti che sono il trasporto a lunga percorrenza, il trasporto pubblico locale, i teatri, i cinema, i musei, gli eventi sportivi al chiuso e gli stadi”. In realtà, nel testo del decreto i musei non sono menzionati. All’articolo 4, “dispositivi di protezione delle vie respiratorie”, viene introdotto infatti, oltre all’obbligo di mascherine all’aperto fino al 31 gennaio 2022 (attenzione però: è obbligatorio avere la mascherina con sé, ma come da dpcm del 2 marzo 2021, a cui rimanda il decreto festività, “non vi è obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie quando, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantito in modo continuativo l’isolamento da persone non conviventi”), anche l’obbligo di FFP2 per alcune attività, tra le quali però non sono compresi i musei: “Dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19”, si legge nel testo del decreto legge, “per gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso o all’aperto nelle sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati, nonché per gli eventi e le competizioni sportivi che si svolgono al chiuso o all’aperto, è fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2. Nei suddetti luoghi, diversi dai servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio, e per il medesimo periodo di tempo di cui al primo periodo, è vietato il consumo di cibi e bevande al chiuso”. Dunque, a meno che non si vogliano “assimilare” con molta fantasia i musei ai locali di intrattenimento, per vedere opere d’arte non ci sarà bisogno di mascherina FFP2. Sarà invece obbligatoria per andare al cinema, al teatro, a vedere un concerto. Obbligo di FFP2 inoltre anche sui mezzi di trasporto.
Per visitare un museo servirà invece il super green pass, e lo stesso certificato occorrerà anche per vedere una mostra, per entrare in biblioteca, per recarsi in archivio. Il decreto infatti chiarisce una volta per tutte la confusione che era stata generata dal decreto legge del 26 novembre (dal testo sembrava che il super green pass per la cultura fosse già in vigore, ma il Ministero della Cultura era poi intervenuto per affermare che bastava soltanto il green pass normale). Lo si legge nell’articolo 8 del decreto festività, “impiego delle certificazioni verdi Covid-19”: dal 10 gennaio 2022 fino alla cessazione dello stato di emergenza, “l’accesso ai servizi e alle attività, di cui all’articolo 9-bis, comma 1, lettere c), d), f), g), h), del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, è consentito esclusivamente ai soggetti in possesso delle certificazioni verdi COVID-19, di cui all’articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis) del decreto-legge n. 52 del 2021, nonche’ ai soggetti di cui all’articolo 9-bis, comma 3, primo periodo, del decreto-legge n. 52 del 2021”.
Traducendo i riferimenti normativi, la lettera “c” del comma 1, articolo 9-bis, del dl 22 aprile 2021, include i “musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre” (gli “altri istituti e luoghi della cultura”, ai sensi del Codice dei Beni Culturali, sono biblioteche, archivi, aree e parchi archeologici, complessi monumentali). A questi si aggiungono le piscine, le palestre e i centri benessere (d), i centri termali (f), i centri culturali, i centri sociali, i centri ricreativi (g), le sale da gioco, le sale scommesse, le sale bingo e i casinò (h). Per tutte queste attività servirà il super green pass in possesso dei soggetti identificati dalle lettera a, b e c-bis del comma 2, articolo 9, del dl 22 aprile 2021, ovvero vaccinati (a), guariti (b) e guariti dopo vaccinazione (c-bis).
Non c'è obbligo di FFP2 per i musei. Serve però il super green pass |