Una sentenza del Consiglio di Stato (la numero 05213/2020, pubblicata il 26 agosto) è destinata a far molto discutere l’ambiente delle guide turistiche, dal momento che sancisce, in maniera inequivocabile, che non potranno essere abilitate nuove guide turistiche senza una legge nazionale, che al momento però manca. Prima però i fatti: nell’aprile del 2019, la Città Metropolitana di Reggio Calabria aveva pubblicato un bando per l’abilitazione di nuove guide turistiche, redatto secondo le vecchie leggi che prevedevano l’abilitazione sulla base di leggi regionali. Con la legge n. 97 del 6 agosto 2013, è stato introdotto uno status della guida che travalica i confini regionali (la cosiddetta “guida nazionale”), e di conseguenza sono da ritenersi superate tutte le norme regionali sull’accesso alla professione (e dunque illegittimo il bando, secondo il Consiglio di Stato).
Un’associazione (AGTA - Associazione Guide Turistiche Abilitate) e un sindacato (UILTUCS) avevano fatto ricorso al Tar della Calabria, che aveva dato loro ragione: a sua volta, la Regione Calabria si era appellata al Consiglio di Stato, che ha però confermato la sentenza del Tar: la disciplina delle professioni turistiche“, si legge nella sentenza, “non rientra nella materia ‘turismo’, ma nella materia ‘professioni’, con la conseguenza che lo Stato è legittimato a dettare i principi generali in materia; ha dunque affermato che il frazionamento su base regionale dell’accesso alla professione di guida turistica è stato espunto dall’ordinamento con la legge 6 agosto 2013, n. 97 (legge europea 2013), la quale, all’art. 3, stabilisce come l’abilitazione alla professione di guida turistica sia valida su tutto il territorio nazionale (parificando anche il cittadino dell’U.E. abilitato in altro Stato membro)”. Ancora, sentenzia il Tar, ”ne discende un complessivo assetto che esclude la competenza legislativa regionale in materia di abilitazione alla professione di guida turistica, senza che possa validamente opporsi la condizione di inerzia del legislatore statale".
In sostanza, il Consiglio di Stato ha di fatto stabilito che per fare la guida turistica servirà un esame di Stato, esattamente come accade per gli avvocati, per i giornalisti e altre categorie professionali: le regioni dunque non potranno più abilitare guide. Il problema però è che manca la legge nazionale, e quindi in teoria, in mancanza di una legge, le abilitazioni sono di fatto bloccate: una situazione che quindi crea sicuramente sconforto alle tantissime aspiranti guide turistiche di tutta Italia, e di sicuro favorisce l’abusivismo. Ma la sentenza potrebbe essere il viatico alla tanto attesa legge nazionale che il settore aspetta dal 2013.
“Non siamo felici della situazione, tutt’altro”, commenta Isabella Ruggiero, presidente di AGTA, che esprime da un lato soddisfazione perché la sentenza afferma i principi stabiliti nel 2013 e dunque contribuisce a fare ordine, e da un lato preoccupazione. “Ci troviamo in un vuoto legislativo gravissimo, dove le precedenti discipline regionali sono ormai abrogate e mancano quelle nuove nazionali”, prosegue Ruggiero. “Se non si fa urgentemente una legge di riordino della professione (e sottolineo, una legge di riordino, non 20 righe di un articolo a mo’ di cerotto per poter dire che è stato fatto qualcosa e andare avanti come un anno fa) rischiamo una totale deregolamentazione del settore. Speriamo però che questa sentenza contribuisca a velocizzare il lavoro. Noi siamo pronti a collaborare con il Mibact e con le Regioni in modo costruttivo per arrivare finalmente a un risultato”.
Ruggiero ha fatto sapere che AGTA ha voluto bloccare il bando non per opporsi alle nuove abilitazioni (“abbiamo sempre chiesto, nelle nostre proposte al Ministero”, sottolinea, “che i bandi si svolgano tutti gli anni o massimo ogni due anni, per garantire facile accesso a tutti”), ma perché “dal 2013, da quando le abilitazioni, che prima erano provinciali o regionali, sono state estese all’intero territorio nazionale, mancano completamente le norme che definiscano come si diventi guida: i titoli di accesso, il tipo di esami, ecc.”.
“Prima”, spiega in conclusione la presidente di AGTA, “occorre che lo Stato detti le norme sulla professione, poi si possono rilasciare abilitazioni sulla base di quelle norme. Invece molte Regioni negli ultimi anni hanno continuato a farlo ma senza essere legittimate a farlo, perché sulla base di decreti mancanti. Inoltre, non solo alcune Regioni hanno continuato a rilasciare abilitazioni, ma ciascuna con le stesse modalità che usava prima della legge del 2013. Quindi negli ultimi anni sono stati dati migliaia di patentini tra Toscana, Emilia Romagna, Puglia, Sardegna, Sicilia e qualche altra regione, usando criteri completamente diversi, pur sapendo che ognuna di quelle guide poi sarebbe potuta andare a esercitare in tutta Italia. Quindi parte ha ottenuto l’abilitazione superando solo dei quiz, parte solo un esame orale, parte solo un corso, parte seguendo addirittura semplici visite guidate: tutto questo sebbene il titolo rilasciato venga considerato uniforme in tutta Italia. È come se per esercitare la professione di medico, si accettasse che alcuni hanno superato 3 esami, altri 10, altri ancora 3 anni di corso, e così via”.
Non ci potranno essere nuove guide turistiche senza una legge nazionale: la sentenza del Consiglio di Stato |