Renzi, batosta alle soprintendenze: interventi sugli stadi bypasseranno autorizzazioni


Approvato l’emendamento sbloccastadi fortemente voluto da Matteo Renzi: gli interventi sugli stadi potranno aggirare le autorizzazioni delle soprintendenze.

È stato approvato l’emendamento “sbloccastadi” (il 55.0.12) al progetto di conversione in legge del decreto semplificazioni (76/2020). L’emendamento, che reca la firma della senatrice di quattro senatori (Matteo Renzi di Italia Viva, Caterina Biti del Pd, Dieter Steger del Südtiroler Volkspartei e Nazario Pagano di Forza Italia), era stato fortemente voluto dallo stesso Renzi, che si prende dunque una piccola vittoria nella sua lunga lotta contro le soprintendenza. L’emendamento prevede che chi voglia ammodernare gli impianti sportivi destinati ad accogliere competizioni professionistiche, possa realizzare gli interventi in deroga alle autorizzazioni della soprintendenza (in particolare agli articoli 10, 12, 13, 136 e 140 del Codice dei Beni Culturali) e alle eventuali dichiarazioni di interesse culturale già adottate. I lavori dovranno tenere soltanto conto degli specifici elementi strutturali, architettonici o visuali di cui sia strettamente necessaria a fini testimoniali la conservazione o la riproduzione anche in forme e dimensioni diverse da quella originaria. Spetterà al Ministero dei Beni e delle Attività Culturali individuare questi elementi.

Il ministero però avrà novanta giorni di tempo per prendere questo provvedimento, prorogabile una sola volta di altri trenta giorni per la richiesta di documenti che non siano già in possesso della soprintendenza). In caso di mancato rispetto della tempistica, viene meno il vincolo di tutela artistica, storica e culturale sullo stadio oggetto dei lavori, e cessano gli effetti delle dichiarazioni di interesse culturale già adottate. E ancora, il Ministero per i Beni e le Attività Culturali dovrà tener conto che l’esigenza di preservare il valore testimoniale dello stadio ha minore importanza rispetto a quella di garantire la funzionalità dell’impianto medesimo ai fini della sicurezza, della salute e della incolumità pubbliche, nonché dell’adeguamento agli standard internazionali e della sostenibilità economico–finanziaria dell’impianto.

Renzi, intervenendo ai microfoni di Lady Radio, ha commentato con soddisfazione l’approvazione dell’emendamento. “Se c’è l’autorizzazione del Comune non c’è più bisogno del passaggio della Soprintendenza: questo è un elemento molto importante perché bypassa un vincolo enorme. Cioè, in soldoni, detta in modo un po’ brutale: non è che Commisso [presidente della Fiorentina, ndr] fa lo stadio dove vuole, non è che lo fa in piazza della Signoria, anche perché nessuno pensa a fare lo stadio in piazza della Signoria. No: il Comune che è il soggetto urbanisticamente più importante dice dove si fa lo stadio insieme alla società che lo vuol fare, ma quello stadio non ha più bisogno delle autorizzazioni della Soprintendenza. Esempio: vuoi buttar giù le curve e avvicinarlo? Puoi farlo. Vuoi rifarlo tutto coperto? Puoi farlo. È una svolta”.

“Gli stadi”, ha aggiunto il senatore di Italia Viva, “non sono fatti per restare per sempre. Perché se questo fosse noi avremmo una situazione di blocco del paese. E qui c’è un problema di lavoro. Il meccanismo di questa norma è molto semplice: cara soprintendenza, occupati di tante cose, ma non degli stadi, perché agli stadi ci pensa il Comune”. Ancora prima, a fine agosto, e sempre a Lady Radio, Renzi aveva espressamente detto che il suo emendamento è un provvedimento contro le soprintendenze: “Questo emendamento è contro le soprintendenze? Sì, nel senso che secondo me su uno stadio di calcio non si può intervenire come si interviene su un’opera di Raffaello o su Ponte Vecchio. Non si sta chiedendo di fare uno stadio a Ponte Vecchio o al Colosseo, ma se la Fiorentina decide di rifare lo stadio a Campo di Marte deve bastare l’accordo con il Comune. Gli altri partiti dicono di trovare una formula più light”.

Di seguito, il testo completo dell’emendamento approvato.

«Art. 55-bis.

1. All’articolo 62 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

«1-bis. Al fine di prevenire il consumo di suolo e di rendere maggiormente efficienti gli impianti sportivi destinati ad accogliere competizioni agonistiche di livello professionistico, nonché allo scopo di garantire l’adeguamento di tali impianti agli standard internazionali di sicurezza, salute e incolumità pubbliche, il soggetto che intenda realizzare gli interventi di cui al comma precedente può procedere anche in deroga agli artt. 10, 12, 13, 136 e 140 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, e alle eventuali dichiarazioni di interesse culturale o pubblico già adottate, nel rispetto dei soli specifici elementi strutturali, architettonici o visuali di cui sia strettamente necessaria a fini testimoniali la conservazione o la riproduzione anche in forme e dimensioni diverse da quella originaria. L’individuazione di tali elementi, qualora presenti, è rimessa al Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, il quale ne indica modalità e forme di conservazione, anche distaccata dal nuovo impianto sportivo, mediante interventi di ristrutturazione o sostituzione edilizia volti alla migliore fruibilità dell’impianto medesimo. Il provvedimento di cui al periodo precedente è adottato entro il termine di novanta giorni dalla richiesta del proprietario o del concessionario dell’impianto sportivo, prorogabile una sola volta di ulteriori trenta giorni per l’acquisizione di documenti che non siano già in possesso della Sovrintendenza territorialmente competente e necessari all’istruttoria. Decorso tale termine senza che il Ministero abbia completato la verifica, il vincolo di tutela artistica, storica e culturale ricadente sull’impianto sportivo viene meno e cessano gli effetti delle dichiarazioni di interesse culturale eventualmente già adottate.

1-ter. Nell’adozione del provvedimento di cui al comma precedente, il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali tiene conto che l’esigenza di preservare il valore testimoniale dell’impianto è recessiva rispetto all’esigenza di garantire la funzionalità dell’impianto medesimo ai fini della sicurezza, della salute e della incolumità pubbliche, nonché dell’adeguamento agli standard internazionali e della sostenibilità economico - finanziaria dell’impianto. La predetta esigenza prevalente rileva anche ai fini delle valutazioni di impatto ambientale e di compatibilità paesaggistica dell’intervento.»

Nell’immagine: Matteo Renzi allo stadio della Fiorentina.

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