Le “nuove leve” del Mibac scrivono a Bonisoli per protestare contro la riqualificazione interna del ministero


Il Comitato Nuove Leve del Mibac scrive al ministro dei beni culturali, Alberto Bonisoli, per protestare contro la riqualificazione interna del ministero.

Riceviamo e pubblichiamo dal Comitato Nuove Leve Mibac, che raduna alcuni dei vincitori dei concorsi del 2008 e del 2016 al Ministero dei Beni Culturali, una lettera aperta al ministro Alberto Bonisoli per esprimere dissenso contro una procedura di riqualificazione interna al ministero che, sottolineano i firmatari, potrebbe permettere al personale interno di diventare funzionario ministeriale pur senza il possesso dei requisiti per l’accesso dall’esterno. Di seguito il testo completo.

Gentile Ministro,

Lei si farebbe operare da un chirurgo che ha solo una laurea (magari generica) e che ha fatto l’infermiere per 6 anni o che ha lavorato all’info point dell’ospedale per 10 anni? Noi no, preferiremmo un chirurgo vero, che ha la specializzazione e ha vinto un concorso, ma il Mibac sta rischiando tale paradosso.

Si è appena chiuso l’ultimo concorso iniziato nel 2016, un concorso molto difficile e complesso (come altrettanto complesso era stato il concorso del 2008), a cui hanno partecipato, superandolo, anche molti dipendenti del Ministero, nel rispetto della legge Brunetta che aveva reso illegittime le riqualificazioni interne, prevedendo come unico accesso il concorso pubblico con riserva di posti per gli interni, che in questo caso non è stata neanche applicata.

Il concorso ha selezionato oltre mille funzionari tutti in possesso di titolo post lauream (talvolta anche più di uno), le assunzioni degli idonei sono ancora in corso, non abbiamo ancora avuto garanzie che si arrivi al completo esaurimento delle graduatorie e dobbiamo già assistere al tentativo di abbassare inesorabilmente i requisiti richiesti per accedere dall’interno ai medesimi profili tecnici del Ministero, con passaggi di area, dove la bozza di bando presentata pochi giorni or sono al tavolo della Contrattazione nazionale creerebbe una equipollenza tra dottorato/specializzazione/master con “un’anzianità di 6 anni svolti in mansioni attinenti il profilo per cui si concorre, o un’anzianità di servizio pari a 10 anni nel Mibac ”(1 ). Per tacere del profilo promozione e comunicazione a cui sarebbe possibile accedere addirittura con la sola laurea triennale e del profilo restauratori, per il quale non si chiede l’appartenenza agli elenchi abilitanti.

E tutto questo, stando alle nostre conoscenze, in una cornice di illegittimità, poiché il D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75 (cd. Riforma Madia), apportando modifiche e integrazioni al D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165, ripristina, solo per il triennio 2018 - 2020 in deroga temporanea alla Brunetta, le procedure selettive interne, disponendo tuttavia che i titoli di accesso a tali procedure rimangano i medesimi previsti per l’accesso dall’esterno (2).

Ora, dalla declaratoria dei profili Mibac, approvata dall’Aran 2010 e dalla lex specialis (3) dell’ultimo concorso, nonché dal parere sulle equipollenze richiesto dal Mibac al Miur (4) apprendiamo che i titoli per diventare funzionari archeologi, storici dell’arte, architetti, archivisti , bibliotecari, antropologi e demoetnoantropologi sono la laurea magistrale in materie attinenti il profilo, l’abilitazione professionale (per i soli architetti), oltre ad uno dei seguenti post lauream :

  • Dottorato di ricerca in materie attinenti il profilo per cui si concorre.
  • Specializzazione biennale o triennale in materie attinenti il profilo per cui si concorre.
  • Master biennale di secondo livello in materie attinenti il profilo per cui si concorre.

In assenza di tali requisiti, in occasione del concorsi suddetti (2008 e 2016), non si poteva neppure procedere a ll’invio della domanda online, salvo ammissione con riserva disposta dall’organo giurisdizionale competente, che poi, in sede di giudizio, ha dato luogo a numerose esclusioni per carenza di titoli d’accesso (5).

Aggiungiamo inoltre che, sebbene la riforma Madia abbia ripristinato inattese previsioni di avanzamento di carriera dall’interno, essa ha anche delineato dei precisi confini, prevedendo prove “volte ad accertare la capacità dei candidati di utilizzare e applicare nozioni teoriche per la soluzione di problemi specifici e casi concreti” (6). Per soddisfare questa previsione legislativa la bozza di accordo, da noi contestata, ha proposto un quiz con venti domande a risposta multipla, a fronte delle prove del concorso 2016 che invece consistevano in:

  • una prova preselettiva (con banca dati di 4500 domande) consistente in un compito di 80 domande in 40 minuti.
  • una prima prova scritta consistente in un elaborato (tema) attinente la materia del profilo e quesiti a risposta sintetica di diritto e di inglese.
  • una seconda prova scritta di carattere tecnico - giuridico, concernete la redazione di un atto amministrativo, con commento e riferimenti normativi.

Sulla prova orale poco abbiamo da dire, vista la genericità della sua formulazione nella bozza d’accordo, mentre molto ci sarebbe da dire sulla valutazione dei titoli, là dove un generico “corso di perfezionamento”(7) varrebbe quasi quanto un dottorato. Ci auguriamo che tutto questo sia solo uno scherzo di cattivo gusto, e che le progressioni interne previste dalla legge Madia possano essere svolte secondo criteri di alto livello, con una Commissione esaminatrice esterna e prevedendo gli stessi titoli richiesti all’esterno.

Caro Ministro La preghiamo di vigilare su quanto sta accadendo, perché abbiamo a cuore il futuro di questo Ministero. La preghiamo quindi di non permettere che competenze così importanti, che garantiscono il possesso di un profilo accademico - formativo rilevante, siano notevolmente affievolite, con prevedibili ricadute sulla qualità del lavoro, soprattutto in ragione del fatto che il Mibac è l’unico ministero chiamato ad applicare la discrezionalità tecnica, e per questo non può in alcun modo prescindere dall’alta specializzazione dei suoi funzionari (8).

Ed è appena il caso di sottolineare che si creerebbero anche degli imbarazzanti problemi pratici. Come potrebbe un architetto svolgere tutte le sue mansioni, fra cui dirigere un cantiere, senza l’abilitazione professionale? Come potrebbe un archeologo non specializzato giu dicare i risultati dell’archeologia preventiva che, per legge, devono essere redatti da un professionista con scuola di specializzazione?

Quindi ci affidiamo a Lei, al valore che dà alla formazione, perché possa garantire la correttezza e l’imparzialità delle selezioni, sperando che si possa procedere all’esaurimento delle graduatorie degli idonei, per non sottrarre posti a chi un concorso lo ha già ultimato con successo, senza ottenere sconti e in ossequio a quanto previsto dalla nostra normativa di riferi mento.

(1) Ipotesi di accordo concernente le progressioni tra le aree per il triennio 2018 - 2020 , luglio 2017, p. 3.

(2) L’art. 22, comma 15 del D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, recita infatti: “Per il triennio 2018 - 2020, le pubbliche amministrazioni, al fine di valorizzare le professionalità interne, possono attivare, nei limiti delle vigenti facoltà assunzionali, procedure selettive per la progressione tra le aree riservate al personale di ruolo, fermo restando il possesso dei titoli di studio richiesti per l’accesso dall’esterno”.

(3) Decreto 15 aprile 2016 recante la “Disciplina della procedura di selezione pubblica per l’assunzione di 500 funzionari, ai sensi dell’articolo 1, comma 328 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208”. (GU Serie Generale n.96 del 26 - 04 - 2016) .

(4) Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca , Parere su classi di laurea e equipollenze ai fini della selezione pubblica per l’assunzione di 500 funzionari presso il MiBACT , adunanza del Consiglio Universitario Nazionale del 4 maggio 20 16.

(5) Sentenze Tar n. 06227/2018 e n. 06221/2018.

(6) Art. 22, comma 15 del D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75.

(7) Ipotesi di accordo concernente le progressioni tra le aree per il triennio 2018 - 2020 , luglio 2017, alla tabella denominata ‘Titoli professionali e di studio’, p. 6.

(8) Cfr.: Giuseppe Severini, Tutela del patrimonio culturale, discrezionalità tecnica e principio di proporzionalità , in Aedon. Rivista di Arti e Diritto online (quadrimestrale diretto da Marco Cammelli ) , 3, 2016, pp. 1 - 7.

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