Entra in vigore oggi, martedì 29 agosto, la modifica all’articolo 108 del Codice dei Beni Culturali, grazie alla quale è d’ora in avanti consentita la libera riproduzione di beni conservati presso archivi e biblioteche: finora, infatti, la riproduzione di documenti e libri era subordinata all’accettazione di una richiesta di autorizzazione e al pagamento di un canone. Gli utenti di archivi e biblioteche, da oggi, potranno dunque fare foto libere con mezzi propri: via libera quindi a fotocamere, smartphone o comunque mezzi che non implichino un contatto diretto con i documenti, per esempio scanner e fotocopiatrici. Banditi invece l’uso del flash e di strumenti di supporto come cavalletti e treppiedi.
Questa modifica del Codice dei Beni Culturali rappresenta la vittoria di una battaglia che dura da tempo e che ha visto attivo in prima linea il movimento Fotografie libere per i beni culturali, coordinato dall’archeologo Mirco Modolo: è a loro che occorre riconoscere gran parte del merito di tale importante novità che consentirà a tutti gli utenti di archivi e biblioteche di scattare fotografie senza chiedere autorizzazioni e senza pagare alcunché. Inoltre, le fotografie potranno anche essere liberamente divulgate senza scopo di lucro. Rimangono invece soggette ad autorizzazioni e canoni le riproduzioni professionali eseguite da fotografi o ditte specializzate. “La liberalizzazione”, dichiara il movimento, “rappresenta un notevole progresso civile, reso possibile anche grazie al confronto con il Mibact, il quale ha favorito l’approvazione di una misura a sostegno di chi, attraverso lo studio, contribuisce ogni giorno a valorizzare le fonti documentarie, ma che al tempo stesso avrà l’effetto di rinsaldare il rapporto fiduciario che dovrebbe sempre legare l’utenza all’amministrazione di archivi e biblioteche”.
Ecco nello specifico la nuova norma così come specificata nella modifica all’articolo 10, commi 3 e 3 bis, del Codice dei Beni Culturali: 3. Nessun canone è dovuto per le riproduzioni richieste o eseguite da privati per uso personale o per motivi di studio, ovvero da soggetti pubblici e privati per finalità di valorizzazione, purché attuate senza scopo di lucro. I richiedenti sono comunque tenuti al rimborso delle spese sostenute dall’amministrazione concedente.
3-bis. Sono in ogni caso libere le seguenti attività, svolte senza scopo di lucro, per finalità di studio, ricerca, libera manifestazione del pensiero o espressione creativa, promozione della conoscenza del patrimonio culturale:
1) la riproduzione di beni culturali diversi dai beni archivistici sottoposti a restrizioni di consultabilità ai sensi del capo III del presente titolo attuata nel rispetto delle disposizioni che tutelano il diritto di autore e con modalità che non comportino alcun contatto fisico con il bene, né l’esposizione dello stesso a sorgenti luminose, né, all’interno degli istituti della cultura, l’uso di stativi o treppiedi;
2) la divulgazione con qualsiasi mezzo delle immagini di beni culturali, legittimamente acquisite, in modo da non poter essere ulteriormente riprodotte a scopo di lucro .
Immagine: il Palazzo della Sapienza di Roma, sede del locale Archivio di Stato. Credit.
Da oggi si possono fare foto libere presso archivi e biblioteche |