Il Sottosegretario alla Cultura Vittorio Sgarbi indica le tappe che porteranno alla formalizzazione delle sue dimissioni dalla carica di Governo. «Tutto molto semplice. La delibera del Agcm non è definitiva, e ammette: “Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell’articolo 135, comma 1, lettera b) del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro il termine di sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell’articolo 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso”.
“In virtù di questo appello garantito”, chiarisce Sgarbi, “confermo le mie dimissioni, che saranno esecutive alla fine del percorso amministrativo che prevede il pronunciamento del Tar dopo il mio ricorso. Me ne andrò anche nel caso di una sentenza favorevole. Pe intanto mi autosospendo. Ma non voglio, con le mie dimissioni immediate, ostacolare il procedimento del Tar che prevede la ’sospensiva’ della delibera dell’antitrust”. “Il presidente del consiglio”, conclude, “deve avere un quadro chiaro delle mie incompatibilità prospettate dall’antitrust in termini arbitrari e contraddittori, senza una valutazione comparativa di altre palesi incompatibilità di membri dell’esecutivo”».
Sgarbi: “Confermo le mie dimissioni. Me ne andrò anche nel caso di una sentenza favorevole” |