Il governo dà il via libera ai cantieri di restauro, dopo che l’intero settore aveva manifestato profonde preoccupazioni per il contenuto del dpcm del 26 aprile, che escludeva dalla fase 2 tutte le attività comprese sotto il codice Ateco 90, ovvero le “Attività creative, artistiche e di intrattenimento”, nelle quali sono però incluse anche le imprese di restauro, classificate con il codice 90.03.02. Potevano invece riaprire i cantieri edili, che ricadono sotto i codici 41 e 42 (“costruzione di edifici” e “ingegneria civile”).
Sulle FAQ relative al dpcm è stato infatti pubblicato un chiarimento sulla prosecuzione delle attività di conservazione e restauro di opere d’arte, che entra nel merito della questione sollevata dalle associazioni di categoria. Nella risposta alla FAQ si legge che “sono consentite le attività di restauro, finalizzate alla conservazione di opere d’arte quali quadri, affreschi, sculture, mosaici, arazzi, beni archeologici”. Tali attività, continua il testo, “non sono infatti sostanzialmente riducibili a profili ricreativi o artistici di cui al codice Ateco 90.0, essendo invece riconducibili alle attività assentite nell’allegato 3 del d.P.C.M. 26 aprile 2020 del restauro di edifici storici e monumentali (41.20), dell’industria del legno (16), di architettura, ingegneria, collaudo e analisi tecniche (71) e alle altre attività professionali, scientifiche e tecniche (74) nonché alle riparazioni di beni mobili (95)”.
Restauri di opere d'arte, da oggi riaprono i cantieri: le FAQ del Governo fanno chiarezza |