Oggi, 29 agosto, entra in vigore la riforma dell’esportazione dei beni culturali, contenuta nella legge annuale sul mercato e sulla concorrenza, promulgata dal Presidente della Repubblica a inizio mese. Da oggi sarà dunque più facile, per i privati cittadini, esportare beni culturali fuori dai confini nazionali. La riforma prevede infatti la modifica di alcune parti del Codice dei Beni Culturali (decreto legislativo n. 42 del 24/02/2004), in particolare all’articolo 65.
Le modifiche che sono da oggi effettive riguardano l’aumento della soglia temporale di tutela per le opere, che passa da 50 a 70 anni: significa che solo le opere più vecchie di settant’anni dovranno essere sottoposte al controllo dell’ufficio esportazione della Soprintendenza. Inoltre, viene introdotta una soglia di valore di 13.500 euro: significa che le opere il cui valore viene ritenuto dal proprietario inferiore a tale cifra non saranno sottoposte al normale iter autorizzativo, ma saranno presentate semplicemente con una autocertificazione. La Soprintendenza potrà fare controlli a campione. Infine, viene introdotto un “passaporto” per le opere, di durata quinquennale, per agevolare l’uscita e il rientro delle opere stesse dal e verso il territorio nazionale. Il “passaporto” sarà istituito con un decreto del Ministero da adottare entro sessanta giorni da oggi, ovvero dall’entrata in vigore della legge.
Ecco il testo dei commi 3, 4 e 4 bis dell’articolo 65 del Codice così come escono modificati dalla riforma:
3. Fuori dei casi previsti dai commi 1 e 2, è soggetta ad autorizzazione, secondo le modalità stabilite nella presente sezione e nella sezione II di questo Capo, l’uscita definitiva dal territorio della Repubblica:
a) delle cose, a chiunque appartenenti, che presentino interesse culturale, siano opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre settanta anni, il cui valore, fatta eccezione per le cose di cui all’allegato A, lettera B, numero 1, sia superiore ad euro 13.500;
b) degli archivi e dei singoli documenti, appartenenti a privati, che presentino interesse culturale;
c) dei beni rientranti nelle categorie di cui all’articolo 11, comma 1, lettere f), g) ed h), a chiunque appartengano.
4. Non è soggetta ad autorizzazione l’uscita:
a) delle cose di cui all’articolo 11, comma 1, lettera d);
b) delle cose che presentino interesse culturale, siano opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre settanta anni, il cui valore sia inferiore ad euro 13.500, fatta eccezione per le cose di cui all’Allegato A, lettera B, numero 1.
4-bis. Nei casi di cui al comma 4, l’interessato ha l’onere di comprovare al competente ufficio di esportazione, mediante dichiarazione ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che le cose da trasferire all’estero rientrino nelle ipotesi per le quali non è prevista l’autorizzazione, secondo le procedure e con le modalità stabilite con decreto ministeriale. Il competente ufficio di esportazione, qualora reputi che le cose possano rientrare tra quelle di cui all’articolo 10, comma 3, lettera d-bis), avvia il procedimento di cui all’articolo 14, che si conclude entro sessanta giorni dalla data di presentazione della dichiarazione» .
Immagine: Giovanni Paolo Pannini, Gallerie di vedute della Roma moderna (1759; olio su tela, 231 x 303 cm; Parigi, Louvre)
Entra oggi in vigore la riforma dell'esportazione dei beni culturali |